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Sez. L, Sentenza n. 4665 del 11/05/1999 (Rv. 526182 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione di reversibilità - Misura spettante in base a norma poi dichiarata incostituzionale - Accettazione da parte del pensionato - Definitività del rapporto - Esclusione - Efficacia retroattiva della pronuncia di costituzionalità - Applicazione.
Stato
decisa il 1999-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526182-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

L'accettazione, da parte del pensionato, dei ratei della prestazione pensionistica corrispostigli, anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità, nella (minore) misura spettante in base alla norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, non comporta di per sè sola, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, una definitività del rapporto preclusiva dell'efficacia retroattiva della pronuncia anzidetta, configurandosi invece tale definitività o esaurimento del rapporto nella ipotesi di giudicato o di intervenuta prescrizione o decadenza. (Nella specie è stata annullata la sentenza del giudice di merito che aveva negato il diritto del pensionato, titolare di pensione diretta e di reversibilità, alla integrazione al minimo su quest'ultima prestazione, avendo ritenuto inapplicabile retroattivamente - stante l'accettazione del pagamento della pensione senza integrazione - la pronuncia della Corte Costituzionale n. 314 del 1985, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 2 secondo comma lett. a), della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, in quanto escludenti l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità Inps per i titolari di altri trattamenti previdenziali pubblici).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)