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Sez. L, Sentenza n. 2329 del 21/03/1990 (Rv. 466090 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - INABILITÀ DEL LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 1464 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - SUCCESSIVO RECUPERO DELLA IDONEITÀ FISICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466090-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - INABILITÀ DEL LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 1464 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - SUCCESSIVO RECUPERO DELLA IDONEITÀ FISICA - IRRILEVANZA.*

La nozione medico-legale di "inabilità" del lavoratore, allegata dal datore di lavoro a giustificazione del licenziamento, consiste in una consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa, quale effetto di uno stato morboso, la quale abbia il carattere della permanenza o dell'imprevedibilità della sua durata, senza implicare la totale impossibilità di rendere la prestazione. L'effetto di tale situazione sul vincolo contrattuale - in Mancanza di norme specifiche nella disciplina del rapporto, che all'art. 2110 cod. civ. contempla soltanto l'assenza per malattia - è regolata dai principi generali, ossia dall'art. 1464 cod. civ. che disciplina gli effetti dell'impossibilità parziale della prestazione sul contratto a prestazioni corrispettive, talché al fine della facoltà di recesso del datore di lavoro è sufficiente l'accertamento dell'attuale stato di inabilità del lavoratore, senza che possa successivamente rilevare l'eventuale postuma recuperata idoneità fisica da parte del medesimo. (V 140/83, mass n 424946; (V 5559/82, mass n 423298).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)