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Sez. L, Sentenza n. 5559 del 25/10/1982 (Rv. 423298 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORATORE - INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO AL RECESSO O ALL'ADEMPIMENTO PARZIALE DEL DIPENDENTE - VALUTAZIONE - CRITERI - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423298-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORATORE - INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO AL RECESSO O ALL'ADEMPIMENTO PARZIALE DEL DIPENDENTE - VALUTAZIONE - CRITERI - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Nell'ipotesi di sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione del lavoratore, la valutazione dell'apprezzabilità dell'interesse del datore di lavoro al recesso o all'adempimento parziale del dipendente è correlata alla riduzione della prestazione del lavoratore, e così alla considerazione della prevedibile durata dell'assenza ed alla Rilevanza del tipo di lavoro svolto, con riguardo anche alle esigenze dell'impresa, ed è riservata al giudice del merito, sottraendosi, anche per quanto riguarda la scelta dei relativi criteri, al Sindacato di legittimità, quando, osservati i principi della fattispecie legale, sia correttamente e congruamente motivata. (Conf 993/80, mass n 404428).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)