Sez. 3, Sentenza n. 12694 del 16/11/1999 (Rv. 531173 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Omessa valutazione delle prove acquisite in primo grado - Onere di analitica censura - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Poiché l'appello ha carattere devolutivo pieno, rivolto cioè al riesame della causa nel merito e non al controllo di vizi specifici, il principio della specificità dei motivi di gravame va inteso senza rigori formalistici. Ne consegue che, rigettata in primo grado la domanda di risarcimento del danno, ed appellata la sentenza da parte dell'attore, il giudice di secondo grado può liberamente valutare ex novo l'intero materiale probatorio acquisito in primo grado, quand'anche l'appellante non abbia analiticamente censurato l'omessa valutazione di ogni singolo mezzo di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)