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Sez. 2, Sentenza n. 28424 del 19/12/2013 (Rv. 629213 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Rigetto della domanda in primo grado per mancanza di prova - Censura del rigetto e riproposizione dell'istanza istruttoria - Sufficienza.
Stato
decisa il 2013-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629213-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

Ai fini della specificità dei motivi di appello, qualora il giudice di primo grado non abbia accolto la domanda per mancanza di prova, è sufficiente che si lamenti il rigetto e si chieda la prova, la cui mancanza ha portato al rigetto stesso, senza che occorra al riguardo alcun'altra deduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)