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Sez. L, Sentenza n. 7888 del 22/08/1997 (Rv. 507009 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Conseguenti limiti del giudizio - Estensione alle parti della sentenza di primo grado non dedotte nell'atto di appello ma da questo coinvolte - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507009-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

Quando dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell'atto d'appello risulti la volontà di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione, questi è tenuto a riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo grado che non abbiano, a differenza di altre, formato oggetto di specifica trattazione nel suddetto atto, in quanto comunque coinvolte nell'integrale impugnazione della prima pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)