Sez. U, Sentenza n. 10622 del 06/10/1979 Ud. (dep. 07/12/1979) Rv. 143618 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - EVASO - LATITANTE - DEPOSITO DELL'ATTO IN CANCELLERIA - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - EVASO - LATITANTE - DEPOSITO DELL'ATTO IN CANCELLERIA - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE.*
La legge ha voluto che le notificazioni all'imputato latitante avvengano mediante deposito dell'atto in cancelleria con avviso al difensore. Ne consegue che l'anzidetta Forma di notificazione non ammette equipollenti, salvo il caso della consegna dell'atto a mani dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)