Sez. L, Sentenza n. 4936 del 01/08/1986 (Rv. 447625 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE SU RICORSO AVVERSO IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE SU RICORSO AVVERSO IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza resa dal tribunale su ricorso avverso il decreto del giudice istruttore (o, nel rito per le controversie di lavoro e previdenziali, dallo stesso tribunale) a norma dello art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319 (che richiama l'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794), integra un provvedimento non altrimenti impugnabile, che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi ed è, pertanto, impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione. (V 6857/83, mass n 431516).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)