Sez. 2, Sentenza n. 8608 del 04/08/1995 (Rv. 493582 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interpreti o traduttori - Decreto di liquidazione - Reclamo - Ordinanza emessa dal Tribunale o dalla Corte d'Appello ex art. 11 della legge n. 319 del 1980 - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex. art. 3 della Costituzione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
L'ordinanza con la quale il tribunale o la Corte di Appello, ai sensi dell'art. 11 legge 8 luglio 1980 n. 319, decide sul reclamo contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori risolve una controversia su diritti soggettivi e, non essendo soggetta ad altri mezzi di impugnazione, può essere impugnata con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)