Sez. U, Sentenza n. 2385 del 14/04/1980 (Rv. 406087 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - DELEGA DELLA REGIONE AD UNA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'ESECUZIONE DI DETERMINATE OPERE PUBBLICHE - ACQUISIZIONE DEI FONDI PRIVATI ATTRAVERSO L'OCCUPAZIONE ULTRABIENNALE E LA DEFINITIVA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STESSE - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AL RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE AI PRIVATI PER LA IRREVERSIBILE OCCUPAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - DELEGA DELLA REGIONE AD UNA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'ESECUZIONE DI DETERMINATE OPERE PUBBLICHE - ACQUISIZIONE DEI FONDI PRIVATI ATTRAVERSO L'OCCUPAZIONE ULTRABIENNALE E LA DEFINITIVA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STESSE - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AL RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE AI PRIVATI PER LA IRREVERSIBILE OCCUPAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Qualora l'amministrazione provinciale, in virtu di delega conferitale dalla regione per l'esecuzione di determinate opere pubbliche (nella specie, sistemazione di strade di bonifica agraria, ai sensi dell'art 13 del RD 13 febbraio 1933 n 215), acquisisca i fondi privati, all'uopo necessari, non attraverso regolare procedimento espropriativo, ma attraverso l'illegittimo protrarsi dell'occupazione d'urgenza e la definitiva utilizzazione di detti beni nella realizzazione di quelle opere, il diritto della amministrazione medesima di rivalersi, nei confronti della regione delegante, delle somme sborsate ai privati per l'indicata irreversibile occupazione, sempreche non superiori alle indennita che avrebbe pagato a titolo di espropriazione, non trova ostacolo nella circostanza che l'occupazione stessa non porta di per se il trasferimento della proprieta dei fondi, tenuto conto che tale trasferimento puo essere successivamente conseguito dall'ente interessato, con gli strumenti giuridici consentiti dallo ordinamento, senza ulteriori oneri.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 70, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)