Sez. 1, Sentenza n. 2548 del 11/04/1983 (Rv. 427414 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - CONCORSO DI PIÙ ENTI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - SOGGETTO TENUTO A SOPPORTARE LA SPESA DELLE INDENNITÀ RELATIVE ALLE NECESSARIE ESPROPRIAZIONI - NEI RAPPORTI ESTERNI VERSO L'ESPROPRIATO - NEI RAPPORTI INTERNI TRA DETTI ENTI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI RISPETTIVI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - CONCORSO DI PIÙ ENTI PUBBLICI NELL'ATTUAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - SOGGETTO TENUTO A SOPPORTARE LA SPESA DELLE INDENNITÀ RELATIVE ALLE NECESSARIE ESPROPRIAZIONI - NEI RAPPORTI ESTERNI VERSO L'ESPROPRIATO - NEI RAPPORTI INTERNI TRA DETTI ENTI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI RISPETTIVI.*
Nell'ipotesi di concorso di più enti pubblici nell'attuazione di una opera pubblica, per individuare il soggetto tenuto a sopportare la spesa delle indennità relative alle espropriazioni all'uopo necessarie, se nei rapporti esterni verso l'espropriato devesi, di regola, aver riguardo all'ente in cui favore risulta emesso il decreto di espropriazione, nei rapporti interni tra i predetti enti acquistano preminente rilievo gli Atti amministrativi con cui gli enti medesimi, in relazione agli interessi di ciascuno di essi rispetto alla realizzazione ed alla utilizzazione dell'opera, ed in base alle norme sulla spesa pubblica che ne consentono il finanziamento, assumono i corrispondenti impegni finanziari, o comunque si obbligano ad assumerli alla bisogna. Nè, ove le attività esterne produttive di spesa siano svolte da uno solo di tali enti, la sussistenza e la misura dell'eventuale diritto di rivalsa richiedono che l'ente chiamato in rivalsa abbia assunto espressamente nei confronti del primo una correlativa obbligazione secondo gli schemi negoziali del diritto privato, essendo invece sufficiente, a tal fine, che quella obbligazione possa desumersi dalla posizione assunta, sul piano finanziario, da ciascun ente con le deliberazioni relative alla realizzazione dell'opera, le quali, nella misura in cui prevedono un impegno di spesa dell'ente deliberante, producono necessariamente un diritto di rivalsa a favore di quello che, pur essendo estraneo ad ogni impegno finanziario, ha tuttavia erogato concretamente la spesa in virtù della posizione attribuitagli dalla legge o da altri Atti amministrativi nell'esecuzione dell'opera e delle connesse procedure espropriative. (V 5879/82, mass n 423635; (V 6520/80, mass n 410304; (V 2385/80, mass n 406087).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge Reg. Sicilia 31/03/1972 num. 19 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)