diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 29627 del 21/04/2016 Ud. (dep. 13/07/2016) Rv. 267840 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Bonifica dei siti inquinati - Reato di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152 del 2006 - - Disposizione più favorevole rispetto a quella prevista dall'art. 51 - Bis D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267840-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, la nuova fattispecie di cui all'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in materia di bonifica dei siti, è meno grave di quella prevista dal previgente art. 51-bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, essendo stata ridotta l'area dell'illecito ed attenuato il trattamento sanzionatorio (In motivazione la Corte ha precisato che: a) mentre in precedenza l'evento del reato poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, l'art. 257 fa riferimento al solo evento di danno dell'inquinamento; b) per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), che costituisce un livello di rischio superiore rispetto ai livelli delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC); c) la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)