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Sez. 3, Sentenza n. 9794 del 29/11/2006 Cc. (dep. 08/03/2007) Rv. 235951 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Bonifica dei siti inquinati - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 - Reato di cui all'art. 157 - Disposizione più favorevole - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235951-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, la nuova disposizione di cui all'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in materia di bonifica dei siti, è meno grave della previgente disposizione di cui all'art. 51 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che viene ridotta l'area dell'illecito ed attenua il trattamento sanzionatorio. Infatti mentre precedentemente l'evento poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, il citato art. 257 configura il solo evento di danno dell'inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC); infine la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)