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Sez. 3, Sentenza n. 26479 del 14/03/2007 Ud. (dep. 09/07/2007) Rv. 237134 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Reato di omessa bonifica dei siti inquinati - Nuove disposizioni di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Evento dell'inquinamento - Precedente disposizione di cui all'art. 51 bis D.Lgs. n. 22 del 1997 - Diversità - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237134-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, pur sussistendo continuità normativa tra la fattispecie di omessa bonifica dei siti inquinati prima prevista dall'art. 51 bis D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed oggi riformulata dall'art.257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'evento di inquinamento contemplato dalla nuova disposizione è più grave, differenziandosi rispetto al precedente non soltanto perchè previsto unicamente come evento di danno (inquinamento "tout court") e non come semplice pericolo di inquinamento, ma anche perchè l'inquinamento è attualmente definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) - indicate negli artt. 240, lett. c) e 242 D.Lgs. n. 152 del 2006 in relazione all'All. 5 della Parte Quarta -, livello di rischio superiore ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)