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Sez. L, Sentenza n. 25139 del 13/12/2010 (Rv. 615730 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Valore del precedente interpretativo - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie relativa alla sospensione dal lavoro con collocamento in cassa integrazione guadagni di dipendenti della FIAT S.p.a..
Stato
decisa il 2010-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615730-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seg. cod. civ. e per vizi di motivazione quando, indipendentemente dall'applicabilità "ratione temporis" dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non si versa in ipotesi di violazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Nondimeno, il dovere della S.C. di fedeltà ai propri precedenti opera anche in relazione a questo tipo di controllo, allorché, in relazione alla stessa vicenda (nella specie, di sospensione dal lavoro con collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria di dipendenti della FIAT S.p.a.), siano stati già scrutinati motivi di ricorso di contenuto sostanzialmente uguale contro sentenze sorrette da identica o analoga motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 22/06/1993, Contr. Coll. 20/02/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)