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Sez. L - , Sentenza n. 5288 del 06/03/2018 (Rv. 647461 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Valore del precedente interpretativo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647461-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale; di conseguenza, eventuali pronunce emesse dal giudice di legittimità, ancorché in relazione ad identiche pretese sostanziali, non costituiscono "precedenti" in senso tecnico della giurisprudenza della Corte, in quanto il controllo di ciascuna di esse è delimitato dalle ragioni che sorreggono la statuizione impugnata, in relazione alla "causa petendi" prospettata nei giudizi di merito ed ai motivi di ricorso. (Nella specie, la S.C., in difformità da precedenti di accoglimento, ha cassato la sentenza impugnata che, in violazione dell'art. 1363 c.c. sull'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, aveva ritenuto decisiva la formulazione dell'art. 31 dello Statuto del Fondo dell'ex Cassa di Risparmio di Torino per includere la maggiorazione del premio di rendimento nel calcolo del trattamento pensionistico integrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)