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Sez. L, Sentenza n. 8297 del 03/04/2007 (Rv. 596156 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività riservata al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Criterio della comune intenzione delle parti - Valore preminente - Fattispecie relativa al c.c.n.l. 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in tema di computabilità del c.d. elemento distinto della retribuzione ai fini della determinazione del premio di esercizio annuale.
Stato
decisa il 2007-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596156-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (senza che, a quest'ultimo proposito, la doglianza possa risolversi nella mera prospettazione di una diversa tesi interpretativa, incorrendo in tal caso nella pronunzia di inammissibilità), ha valore preminente la regola che impone di valutare la comune intenzione delle parti contraenti interpretando ciascuna delle clausole per mezzo delle altre e attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso della disciplina della materia, secondo il criterio indicato dall'art. 1363 cod. civ. . (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale era stata esclusa la computabilità del c.d. elemento distinto della retribuzione ai fini del calcolo del premio di esercizio annuale spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, sul presupposto che tale elemento, la cui determinazione era stata originariamente demandata alle contrattazioni collettive succedutesi nel tempo, aveva infine assunto, nel c.c.n.l. del 18 novembre 1994 e nell'accordo dell'8 novembre 1995, una valenza essenzialmente pensionistica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 18/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)