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Sez. 2, Sentenza n. 1947 del 27/04/1989 (Rv. 462581 - 01)

TRANSAZIONE - FORMA - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - CONFESSIONE, INTERROGATORIO E GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462581-01

TRANSAZIONE - FORMA - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - CONFESSIONE, INTERROGATORIO E GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora la Forma scritta di un contratto sia richiesta solo ad probationem - come per la transazione, ai sensi dell'art. 1967 cod. civ., nei casi diversi da quelli previsti dal n. 12 dell'art. 1350 stesso codice - deve escludersi che di esso possa darsi la prova mediante testimoni o presunzioni, ma non è vietata l'ammissione di altri mezzi istruttori, quali la confessione, l'interrogatorio e il giuramento. (Conf 5364/83, mass n 430286; (Conf 3217/82, mass n 421163).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)