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Sez. 2, Sentenza n. 3217 del 27/05/1982 (Rv. 421163 - 01)

TRANSAZIONE - PROVA - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421163-01

TRANSAZIONE - PROVA - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - CONSEGUENZA.*

In base al combinato disposto degli artt. 1967 e 1350 n. 12 cod. civ., la transazione, anche quando concerna rapporti diversi da quelli su beni immobili, è soggetta alla Forma scritta, ancorché solo a fini probatori, e non pure ad substantiam actus, con la conseguenza che è esclusa del tutto la prova testimoniale o per presunzioni semplici del contratto, mentre è possibile quella mediante confessione o giuramento. (V 775/82, mass n 418605; (V 3498/80, mass n 407329; (V 2681/80, mass n 406460).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)