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Sez. 6, Sentenza n. 7627 del 31/01/1996 Ud. (dep. 30/07/1996) Rv. 206594 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1930) - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE | Giudice che ritenga erroneo il risultato della perizia - Possibilità di disattenderla - Sussistenza - Condizioni - Necessità di disporre sempre nuova perizia - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206594-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1930) - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE

Il giudice, ove ritenga erroneo il risultato della perizia, può sicuramente disattenderlo, fermo restando l'adempimento del dovere di motivazione anche con riferimento ai criteri seguiti e, per il caso in cui sussista contrasto rispetto alle deduzioni delle parti, pure quello di contestare ogni singolo profilo di censura. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha altresì rilevato l'insussistenza per il giudice che intenda discostarsi dalle conclusioni peritali di disporre nuove perizie ex art. 314 comma settimo cod. proc. pen. 1930 qualora, procedendo come sopra, sia in grado di giungere a diversi risultati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)