Sez. 2, Sentenza n. 9358 del 12/02/2015 Ud. (dep. 04/03/2015) Rv. 262840 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Poteri del giudice - Possibilità di disattendere i risultati di una perizia - Condizioni e limiti - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE
Il giudice non può disattendere i risultati di una perizia sulla sola base della propria scienza personale derivante da incerti e generici elementi non specialistici, essendo tenuto a risolvere i dubbi e i punti critici mediante l'esame dell'ausiliario o la nomina di un altro perito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la confutazione dei dati medici relativi alle condizioni della vittima del reato di circonvenzione di incapace sulla base del contenuto della voce "demenza" tratta da un dizionario medico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Cod. Pen. art. 192, Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)