Sez. 2, Sentenza n. 2160 del 15/09/1967 (Rv. 329307 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - ONERE DELL'ASSICURATO - DENUNZIA DEI SINTOMI - SUFFICIENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - ONERE DELL'ASSICURATO - DENUNZIA DEI SINTOMI - SUFFICIENZA.*
In tema di previdenza sociale, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, deve ritenersi che l'assicurato sia assolto dall'Onere su di lui incombente, della denuncia in Sede amministrativa, quando abbia indicato in essa, o quanto meno nel corso della visita medica cui sia stato sottoposto dai sanitari dell'istituto di previdenza, i sintomi dell'infermita dalla quale si ritenga affetto. Quando, infatti, i predetti sintomi siano rivelatori di un'infermita accertabile mediante opportuni metodi di indagine diagnostica, spetta all' istituto compiere tutti quegli esami, che possano stabilire se i disturbi lamentati siano in rapporto di conseguenzialita con la presenza nell'assicurato di una determinata infermita, di cui lo stesso non sia ancora a perfetta conoscenza. (nella specie, era stato accertato dai giudici di merito che l'assicurata, nella fase amministrativa, aveva accusato -cefalee, astenia ed insonnia-, ossia disturbi che possono essere l'effetto di una sindrome ipertensiva, che spesso presentano le Donne che, come l'assicurata, abbiano subito interventi di isterectomia e annessiectomia bilaterale. Detti giudici, sulla base degli accertamenti compiuti, avevano ritenuto che la capacita di guadagno della donna, operaia tessile, si fosse ridotta nei limiti della pensionabilita. La Corte regolatrice ha confermato tale giudizio, enunciando il principio che precede). (Cfr. 2598-66 1087-66 13-66).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)