Sez. 3, Sentenza n. 1617 del 19/09/1970 (Rv. 347529 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - INSUSSISTENZA DEL DIFETTO - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - INSUSSISTENZA DEL DIFETTO - CONDIZIONI.*
Non sussiste una motivazione per relationem, e cioe un difetto di motivazione, allorche il giudice dell'impugnazione non si limiti a recepire acriticamente la soluzione gia adottata dal giudice di primo grado, ma chiarisca le ragioni di tale approvazione, anche se queste si identifichino con gli argomenti posti da quel giudice a sostegno della propria decisione, sempreche in tali argomenti trovi espressa e implicita confutazione il motivo di gravame. (V 2075-68, mass n 334207).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)