Sez. 3, Sentenza n. 3666 del 16/12/1971 (Rv. 355412 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - VALIDITA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Il riferimento, in sentenza, a motivazione di altro giudice, e sia pure a motivazione adottata in sentenza o ordinanza del giudice della decisione impugnata, e legittimo ogni qual volta il giudice, riproducendo o richiamando nella propria sentenza gli elementi essenziali dell'altra motivazione, dimostri non solo di voler fare propria tale motivazione, ma anche di avere esaminato le censure contro di essa proposte dalla parte e di averle ritenute infondate per motivi ben indicati, in modo da consentire il controllo delle ragioni logiche e giuridiche della decisione. (V 1617'70, mass n 347529; 966'69, mass n 339397).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)