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Sez. 1, Sentenza n. 2812 del 23/11/1967 (Rv. 330381 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DELLE PARTI*
Stato
decisa il 1967-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330381-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DELLE PARTI*

In presenza di una eccezione di inadempimento, nei contratti con prestazioni corrispettive, e necessario, cosi come per l'ipotesi della domanda di risoluzione, una valutazione comparativa della condotta di entrambi i contraenti, al fine di stabilire se, in relazione alla natura ed all'importanza dell'inadempimento di colui che domanda la prestazione, il rifiuto oppostone da parte dell'altro contraente sia giustificato o non debba, invece, per le circostanze che caratterizzano l'intera situazione, qualificarsi come contrario alla buona fede. (Cfr. 2798-64, 976-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)