Sez. 3, Sentenza n. 1596 del 09/05/1969 (Rv. 340506 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DELLE PARTI - MOTIVAZIONE IMPLICITA DELLA SENTENZA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DELLE PARTI - MOTIVAZIONE IMPLICITA DELLA SENTENZA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
In presenza di una eccezione di inadempimento, nei contratti con prestazioni corrispettive, e necessario, cosi come per l'ipotesi della domanda di risoluzione, una valutazione comparativa della condotta di entrambi i contraenti, al fine di stabilire se, in relazione alla natura ed all'importanza dell'inadempimento di colui che domanda la prestazione, il rifiuto oppostone da parte dell'altro contraente sia giustificato o non debba, invece, per le circostanze che caratterizzano l'intera situazione, qualificarsi come contrario alla buona fede. Detta valutazione puo anche risultare implicitamente, purche univocamente, dalla motivazione della sentenza. (V. 3404-68, massima n. 336472 2812-67, massima n. 330381).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)