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Sez. 3, Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024 (Rv. 670706-02)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Competenza funzionale dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il g.e. - Ragioni - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Necessità - Sussistenza - Assegnazione secondo le tabelle ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670706-02

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - per la quale non è prevista alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione - è disciplinata dalle disposizioni generali per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e rientra, pertanto, nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione; conseguentemente, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio e il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941 che legittimamente possono prevedere anche la designazione di un magistrato che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento.

Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)