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Sez. 3, Sentenza n. 3123 del 12/07/1996 Cc. (dep. 09/09/1996) Rv. 206408 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Riemissione dopo precedente revoca - Legittimità - Condizioni - Reiterazione poggiata su fatti nuovi - Ammissibilità - Sussistenza - Perquisizione illegittima - Reiterabilità del sequestro - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206408-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE

È legittima l'emissione di un provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, dopo la revoca di uno precedente, in quanto trattasi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l'uno dall'altro, purché, nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento del Tribunale in sede di riesame o di appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., la revoca sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del "fumus delicti". La reiterazione del sequestro è sempre ammessa, qualora sia poggiata su fatti nuovi, giacché in questo caso l'astratta configurabilità del reato prima esclusa potrebbe essere evidenziata dall'emergere dei differenti elementi, acquisiti nel corso delle ulteriori indagini. Nell'ipotesi in cui sia illegittima la perquisizione nel corso della quale sia operato il precedente sequestro, la reiterabilità sussiste sia nel caso in cui la perquisizione è effettuata di iniziativa della P.G. sia quando è disposta dal P.M. giacché la nullità derivata di questo mezzo di ricerca della prova afferisce a quel determinato sequestro e non certo ad un altro del tutto autonomo, seppure relativo alle stesse cose, oggetto di restituzione in seguito alla revoca del precedente provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 921, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 921, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)