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Sez. 3, Sentenza n. 14644 del 23/02/2005 Cc. (dep. 20/04/2005) Rv. 231610 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - IN GENERE | Emissione del decreto di sequestro preventivo disposto successivamente al sequestro probatorio - Ammissibilità - Revoca del sequestro probatorio ed avvenuta restituzione delle cose all'avente diritto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231610-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - IN GENERE

È possibile disporre il sequestro preventivo dopo la revoca di quello probatorio anche quando le "cose" siano già state dissequestrate e restituite all'avente diritto (La Corte nell'occasione ha ribadito le differenti caratteristiche dei due istituti: il sequestro probatorio risponde ad esigenze probatorie e può essere disposto sia dalla polizia giudiziaria che dal P.M., al fine di assicurare l'acquisizione delle fonti di prova; quello preventivo, invece, è diretto ad impedire il protrarsi dell'iter criminoso di un reato o ad impedire nuovi reati o a garantire la confiscabilità di una cosa e realizza una finalità cautelare, la quale può essere perseguita soltanto dal giudice su richiesta del P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 251, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)