Sez. L, Sentenza n. 16103 del 27/10/2003 (Rv. 567707 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Delle persone giuridiche - Mandato al difensore conferito da persona fisica nella qualità di organo della persona giuridica - Deduzione di inesistenza del rapporto organico - Onere probatorio a carico della parte deducente - Omessa contestazione in sede di merito - Proponibilità della questione in sede di legittimità - Esclusione - Conferimento della rappresentanza della persona giuridica a persona diversa dal legale rappresentante, da parte di organo a ciò abilitato dall'atto costitutivo o dallo statuto - Estensione del principio - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Il principio secondo cui la persona fisica che, nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa, con la conseguenza che, ove manchi tale contestazione la rappresentanza processuale si stabilizza e la relativa questione non è più proponibile in cassazione, trova applicazione anche nel caso in cui la persona giuridica sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempreché l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la sentenza impugnata veniva censurata deducendosi per la prima volta che il legale rappresentante delle FF.SS. Spa non avesse il potere di nominare un procuratore speciale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)