Sez. L, Sentenza n. 15820 del 15/12/2000 (Rv. 542666 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Delle società - Mandato al difensore conferito da persona fisica nella qualità di organo della società - Deduzione di inesistenza del rapporto organico - Onere probatorio a carico della parte deducente - Conferimento della rappresentanza della società a persona diversa dal legale rappresentante, da parte di organo a ciò abilitato dall'atto costitutivo o dallo statuto - Validità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Qualora sia parte del processo una società, la persona fisica che, nella qualità di organo della stessa, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando, invece, alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa, anche nella ipotesi in cui la società sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempre che l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto della società medesima.(Nella specie, la società parte del giudizio, un istituto di credito, era rappresentata dal direttore di sede e dal procuratore, in virtù dei poteri loro conferiti dal consiglio di amministrazione dell'istituto stesso - cui la facoltà di nominare procuratori speciali in rappresentanza della banca era attribuita dallo statuto sociale - i quali avevano conferito procura speciale al legale che difendeva la banca; la S.C., alla stregua del principio enunciato in massima, ha ritenuto che sarebbe stato onere della controparte contestare e dimostrare, nei precedenti gradi di merito, che lo statuto sociale non conferisse in realtà il potere di cui si tratta al consiglio di amministrazione della banca.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)