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Sez. 3, Sentenza n. 4627 del 02/04/2002 (Rv. 553407 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Persona fisica costituita in giudizio quale organo di persona giuridica - Mandato al difensore conferito da persona fisica nella qualità di organo della persona giuridica - Contestazione della rappresentatività - Onere della prova - Spettanza all'eccipiente - Fattispecie relativa a capitolo ecclesiastico.
Stato
decisa il 2002-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553407-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

In materia di procedimento civile, qualora sia parte del processo una persona giuridica, la persona fisica che sta in giudizio e rilasci il mandato al difensore nella qualità di organo di detta parte non ha l'onere di dimostrare tale veste, mentre l'eventuale inesistenza di tale rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi l'eccepisce (fattispecie relativa a capitolo ecclesiastico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)