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Sez. 6, Sentenza n. 25276 del 06/04/2017 Cc. (dep. 19/05/2017) Rv. 270491 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Omessa traduzione del provvedimento - Impugnazione per conto dell'imputato alloglotta - Lesione del diritto di difesa - Configurabilità - Indicazione delle ragioni specifiche da parte dell'imputato - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270491-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa traduzione del provvedimento di fermo del ricorrente, rilevando l'aspecificità della censura, valutata alla luce sia delle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida in cui il ricorrente, assistito da un interprete, era stato reso edotto dei fatti contestati e degli elementi di accusa suo carico, sia della successiva traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.i.p.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)