Sez. 2 - , Sentenza n. 45408 del 17/10/2019 Ud. (dep. 07/11/2019) Rv. 277775 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato alloglotta - Nullità - Esclusione - Regolarizzazione - Termini per impugnare - Decorrenza.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)