diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 23608 del 11/02/2014 Ud. (dep. 05/06/2014) Rv. 259732 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato alloglotta - Nullità - Esclusione - Slittamento della decorrenza dei termini d'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259732-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

La mancata di traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo l'entrata in vigore della direttiva 2010/64/UE, non integra ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta, i termini d'impugnazione decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile. (La Suprema Corte ha affermato il principio in epoca precedente al recepimento della direttiva 2010/64/UE con D.L. 4 marzo 2014 n. 32).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)