Sez. 2, Sentenza n. 21606 del 19/10/2011 (Rv. 619144 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Abusiva installazione di cartelli pubblicitari - Diffida alla rimozione al proprietario (o possessore) del suolo - Sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis cod. strada - Notifica al proprietario (o possessore) del suolo del verbale di contestazione della abusiva installazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell'applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l'abusiva installazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis, per l'omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell'ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria (commi 7 e 13-bis del citato art. 23), ferma restando la possibilità per il proprietario (o il possessore) del suolo di dedurre, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'illegittimità derivata del verbale a lui rivolto per l'insussistenza della violazione presupposta, ossia per la mancata installazione dei cartelli pubblicitari o per la non abusività dei medesimi.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)