Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27846 del 20/12/2011 (Rv. 620804 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Sanzioni amministrative in tema di violazioni del codice della strada - Competenza per materia del giudice di pace - Sussistenza - Sanzione per la rimozione in danno di cartelli pubblicitari abusivi - Natura accessoria - Configurabilità - Giudizio di opposizione - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Superamento dei limiti di valore - Rilevanza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205 cod. strada e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni irrogate per violazione del codice della strada. Ne consegue che, qualora venga irrogata la sanzione di cui all'art. 23, comma 13-quater, cod. strada - concernente il pagamento delle spese sostenute per la rimozione in danno di cartelli pubblicitari abusivi installati su suolo demaniale - essa deve ritenersi accessoria rispetto alla sanzione di cui al comma 11 del medesimo art. 23; pertanto, il relativo giudizio di opposizione è di competenza del giudice di pace, a nulla rilevando che, trattandosi di una pluralità di singoli illeciti ricompresi in un'unica ordinanza-ingiunzione, ne risulti superato il limite di valore della competenza di detto giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23 com. 11, Cod. Strada art. 23 com. 13 n. 4, Cod. Strada art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)