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Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 19/03/2012 (Rv. 621613 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Azione di accertamento dello scioglimento di una società di fatto - Imprescrittibilità - Diritto alla quota di liquidazione - Prescrittibilità - Decorrenza - Onere della prova.
Stato
decisa il 2012-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621613-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

La domanda di accertamento dell'avvenuto scioglimento di una società di fatto è imprescrittibile, quale azione meramente dichiarativa, mentre si prescrive, con decorrenza dalla cessazione della fase di liquidazione, il diritto di credito alla quota di liquidazione, dato che da tale momento esso può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., spettando a chi eccepisce la prescrizione l'onere della prova in ordine all'individuazione temporale del "dies a quo".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2282, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)