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Sez. 1, Sentenza n. 1091 del 22/03/1975 (Rv. 374513 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - USO A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - USO DI UNA STRADA, DI UN CORTILE O DI UN'AREA COMUNE PER L'ACCESSO AD UN DISTINTO IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374513-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - USO A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - USO DI UNA STRADA, DI UN CORTILE O DI UN'AREA COMUNE PER L'ACCESSO AD UN DISTINTO IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA - INAMMISSIBILITA.*

Non e lecito ad alcuno dei partecipanti alla comunione di servirsi di una strada, di un cortile o di un'area comune per accedere ad un immobile di sua esclusiva proprieta, del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali sono destinate le predette cose comuni, perche l'uso a favore del detto immobile si risolve necessariamente nella Costituzione di una vera e propria servitu, con evidente pregiudizio degli altri partecipanti alla comunione. (Conf 1761/74, mass n 369942).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)