Sez. 2, Sentenza n. 2666 del 26/05/1978 (Rv. 392034 - 01)
STRADE - AGRARIE - IN GENERE - USO DELLA STRADA CONSORTILE A VANTAGGIO DI IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UNO DEI COMPROPRIETARI DIVERSO DAI FONDI ORIGINARI DESTINATARI DEL SERVIZIO DELLA STRADA - INAMMISSIBILITA.*
STRADE - AGRARIE - IN GENERE - USO DELLA STRADA CONSORTILE A VANTAGGIO DI IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UNO DEI COMPROPRIETARI DIVERSO DAI FONDI ORIGINARI DESTINATARI DEL SERVIZIO DELLA STRADA - INAMMISSIBILITA.*
Nel caso di strada consortile, costituita ex agris collatis, ciascun partecipante alla relativa comunione immobiliare non puo, senza il consenso degli altri condomini, servirsi della strada comune a vantaggio di altro immobile di sua esclusiva proprieta, distinto dai fondi a servizio dei quali la strada medesima sia stata originariamente destinata, in quanto tale uso verrebbe a risolversi nella imposizione di una servitu, a carico della cosa comune, con pregiudizio degli altri partecipanti alla comunione. (V 3729/68, mass n 337070; (Conf 1355/77, mass n 385063; (Conf 1091/75, mass n 374513; (Conf 1761/74, mass n 369942).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)