Sez. 2, Sentenza n. 1761 del 17/06/1974 (Rv. 369942 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - USO A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - PER L'ACCESSO AD IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA - ILLEGITTIMITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - USO A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - PER L'ACCESSO AD IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA - ILLEGITTIMITA.*
Non e lecito al partecipante ad una comunione di servirsi della cosa comune (strada, cortile, area) per accedere ad un immobile di sua proprieta esclusiva, del tutto separato e distinto dai fondi al servizio dei quali era stata originariamente destinata la cosa comune, poiche l'uso della cosa comune a favore di tale fondo separato si risolverebbe di fatto nella Costituzione di una servitu sul bene in comunione. (Conf 3489'72, mass n 361400).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)