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Sez. L, Sentenza n. 1975 del 24/03/1980 (Rv. 405608 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - PISCICOLTURA - ATTIVITA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405608-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - PISCICOLTURA - ATTIVITA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'attivita di piscicultura non costituisce attivita agricola in quanto non rientra nell'attivita di allevamento del bestiame tipico, costituito da quello destinato al lavoro del fondo ovvero alla produzione di carne, latte e lana, ne fa parte delle attivita connesse all'Esercizio normale dell'agricoltura, non trattandosi di attivita accessoria e complementare di quella primaria della coltivazione del fondo. (V 5477/78, mass n 395247; (V 4459/77, mass n 388063; (V 141/76, mass n 378778; (V 1366/74, mass n 369445).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)