Sez. 3, Sentenza n. 19 del 05/01/1983 (Rv. 424813 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - ATTIVITÀ AGRICOLA - NOZIONE - ITTICOLTURA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - ATTIVITÀ AGRICOLA - NOZIONE - ITTICOLTURA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nell'ambito della disciplina dei contratti agrari, il concetto di attività agricola resta collegato a quello di "coltivazione della terra", sicché tale elemento costituisce dato e premessa indispensabili per la configurabilità dell'affitto di fondo rustico. Conseguentemente l'itticoltura non costituisce, in sè, neppure in via strumentale attività agricola né gli spazi acquei ove essa è esercitata possono essere attratti nella nozione di fondo rustico ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina, senza che possa diversamente incidere la circostanza che, a fini assicurativi o fiscali, speciali normative riconducono l'itticoltura tra le attività agrarie, stanti le finalità di tali Disposizioni che riguardano il risultato di un processo produttivo latu sensu, ben diverso dal concetto di coltivazione della terra, posto a base delle speciali norme sui contratti agrari. (V 1975/80, mass n 405608; (V 153/80, mass n 403543; (V 5477/78, mass n 395247; (V 1366/74, mass n 369445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)