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Sez. L, Sentenza n. 141 del 16/01/1976 (Rv. 378778 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - AZIENDA AGRICOLA - NOZIONE EX ART 2135 COD CIV - NOZIONE EX ART 206 DEL TU N 1124 DEL 1965 - DIFFERENZE - AVICOLTURA - DISCIPLINA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - APPLICABILITA - CONDIZIONE - COLLEGAMENTO CON LA COLTIVAZIONE DELLA TERRA.*
Stato
decisa il 1976-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378778-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - AZIENDA AGRICOLA - NOZIONE EX ART 2135 COD CIV - NOZIONE EX ART 206 DEL TU N 1124 DEL 1965 - DIFFERENZE - AVICOLTURA - DISCIPLINA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - APPLICABILITA - CONDIZIONE - COLLEGAMENTO CON LA COLTIVAZIONE DELLA TERRA.*

Il concetto di azienda agricola di cui all'art 2135 cod civ non coincide con quello accolto dall'art 206 del tu 30 giugno 1965, n 1124 sull'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ed, infatti, mentre la prima delle suddette norme qualifica come agricola qualsiasi impresa che eserciti l'attivita diretta all'allevamento del bestiame, anche se non connessa alla coltivazione della terra, il cit art 206 considera l'allevamento del bestiame come impresa agricola soltanto se connesso alla detta coltivazione. Ne consegue che l'avicoltura puo considerarsi come attivita agricola, ai fini assicurativi, soltanto nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto ad altre attivita agricole principali, ovvero, pur avendo carattere preminente sull'economia generale dell'azienda, sia esercitata in collegamento con la coltivazione della terra.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)