Sez. 3, Sentenza n. 2944 del 05/12/1983 Cc. (dep. 21/02/1984) Rv. 162773 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONATO ALLO ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI - CARATTERE GENERALE DELL'ISTITUTO.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONATO ALLO ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI - CARATTERE GENERALE DELL'ISTITUTO.*
La subordinazione del beneficio della sospensione della pena, all'esatto adempimento degli obblighi stabiliti nella sentenza, è divenuto un istituto di carattere generale, in forza dell'art. 128 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Pertanto esso può trovare applicazione in relazione ai reati urbanistici e a tutte le ipotesi di inquinamento dell'ambiente, oltre i casi previsti in specifici settori, come le acque (art. 24 legge 10 maggio 1976 n. 319) e i rifiuti (art. 30 legge 9 dicembre 1982 n. 914). (V mass n 147431; (V mass n 117699; (V mass n 147023).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 24 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 128, Legge 09/12/1982 num. 915 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)