Sez. 5, Sentenza n. 35115 del 11/02/2016 Ud. (dep. 19/08/2016) Rv. 268027 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Sfruttamento della prostituzione di minore aggravato ex art. 602 ter, comma primo, lett. a) e b), cod. pen. - Rapporti con il reato di cui all'art. 600 bis cod. pen. - Concorso formale - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Il reato di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.), se aggravato ai sensi dell'art. 602 ter, comma primo, lett. a), e lett. b), cod. pen., per essere i fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione di persona minore, assorbe quello di prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis, comma primo, n. 2, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 600 bis com. 1, Cod. Pen. art. 602 ter com. 1, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/2003 num. 228 art. 1, Legge 02/07/2010 num. 108 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)