Sez. 3, Sentenza n. 32322 del 05/02/2015 Ud. (dep. 23/07/2015) Rv. 264243 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Sfruttamento della prostituzione di minore aggravato ex art. 602 - Ter, comma primo, lett. a) e b), cod. pen. - Rapporti con il reato di cui all'art. 600 - Bis cod. pen. - Concorso formale - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Il reato di riduzione in schiavitù, in caso di contestazione delle aggravanti di cui all'art. 602-ter, comma primo, lett. a), e lett. b), cod. pen., assorbe quello di sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'art. 600- bis, comma primo, n. 2, cod. pen., quando i fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione del minore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 600 bis com. 1, Cod. Pen. art. 602 ter com. 1, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/2003 num. 228 art. 1, Legge 02/07/2010 num. 108 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)