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Sez. 5, Sentenza n. 35479 del 07/06/2010 Ud. (dep. 01/10/2010) Rv. 248172 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Prostituzione minorile - Concorso - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248172-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

Il reato di prostituzione minorile previsto dall'art. 600 bis cod. pen. non può ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 600 stesso codice (riduzione in schiavitù), in quanto essi sono destinati a concorrere, in ragione del diverso atteggiarsi delle condotte materiali, integrate, nel secondo caso, dal fatto che lo sfruttamento che deve connotare la riduzione o il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, si presenta come mera finalità della condotta, mentre, nel primo caso, dalla circostanza che l'induzione o lo sfruttamento della prostituzione minorile assumono i connotati della concretezza ed effettività.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 600 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)