Sez. L, Sentenza n. 19681 del 18/09/2014 (Rv. 632642 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Copertura delle zone carenti - Procedura - Accettazione dell'incarico - Conseguenze - Preclusione alla partecipazione ai successivi interpelli - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
La disciplina per la copertura delle zone carenti ex art. 6 del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, nonché di quella analoga contenuta nell'art. 20 del d.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, nel prevedere che i medici da destinare all'incarico sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale, stabilisce la cancellazione del concorrente, che abbia accettato l'incarico, da tutte le graduatorie, sicché è preclusa a quest'ultimo la partecipazione ai successivi interpelli per la copertura delle zone ancora scoperte.
Riferimenti normativi: DPR 28/09/1990 num. 314 art. 6 com. 9, DPR 22/07/1996 num. 484 art. 20 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)