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Sez. L, Sentenza n. 26881 del 14/12/2011 (Rv. 619837 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Copertura delle zone carenti - Preferenza a favore dei medici convenzionati "ex" d.P.R. n. 314 del 1990 - Limiti.
Stato
decisa il 2011-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619837-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

La disciplina per la copertura delle zone carenti "ex" art. 6 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non istituisce in favore dei medici convenzionati una riserva integrale dei posti disponibili, ma conferisce loro un diritto di preferenza limitato ad un terzo dei posti medesimi, mirando a contemperare l'interesse alla mobilità dei medici già titolari di rapporto convenzionale e l'interesse di accesso dei medici privi di stabile condizione lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)